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Sez. 3, Sentenza n. 2002 del 03/06/1976 (Rv. 380821 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - INCENSURABILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1976-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380821-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - INCENSURABILITA - LIMITI.*

Sebbene rientri nei compiti del giudice di merito il giudizio sulla opportunita di fondare la decisione sulla prova per presunzioni a preferenza di altre prove e sull'idoneita degli elementi presuntivi a inferirne illazioni che ne discendano secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit, il relativo apprezzamento, tuttavia, non puo sottrarsi a censura se non sia sorretto da una motivazione adeguata o se comunque riveli un'incompletezza di esame del materiale probatorio acquisito al processo per essere state obliterate circostanze tali da infirmare, se esaminate con un procedimento valutativo di certezza, l'efficienza degli elementi presuntivi posti a fondamento della decisione.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)