Sez. L, Sentenza n. 4662 del 10/08/1979 (Rv. 401205 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - SCELTA DEGLI ELEMENTI PROBATORI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - PREVALENZA DELLA PROVA PER PRESUNZIONI SEMPLICI SU QUELLA TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA.*
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - SCELTA DEGLI ELEMENTI PROBATORI - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - PREVALENZA DELLA PROVA PER PRESUNZIONI SEMPLICI SU QUELLA TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA.*
Il giudice del merito, nel suo discrezionale potere di prudente apprezzamento delle prove, e libero di scegliere tra piu elementi di prova sottoposti al suo vaglio quelli che reputi piu attendibili ed efficaci ai fini della formazione del proprio convincimento, scartando gli altri che ritenga meno concludenti e sicuri, e puo quindi, in particolare, decidere anche solo in base ad elementi indiziari o a presunzioni semplici, purche gravi, precisi e concordanti, disattendendo in forza di queste anche una prova testimoniale, in quanto la prova per presunzioni non occupa, nella gerarchia delle prove, una posizione inferiore rispetto agli altri mezzi istruttori. (V 4089/78, mass n 393701; (V 2002/76, mass n 380821).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)