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Sez. 3, Sentenza n. 4089 del 09/09/1978 (Rv. 393701 - 01)

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - SUFFICIENZA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1978-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393701-01

PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI - SEMPLICI - SUFFICIENZA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*

La prova per presunzioni puo essere sufficiente, da sola, a legittimare il convincimento del giudice, in quanto essa, nella gerarchia delle prove, non occupa una posizione inferiore rispetto ad altri mezzi istruttori: tuttavia, sebbene rientri nei compiti del giudice di merito il giudizio sull'opportunita di fondare la sua decisione sulla prova presuntiva, il relativo apprezzamento non puo sottrarsi a censura, ove non sia sorretto da una motivazione adeguata. (Conf 2002/76, mass n 380821).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)