Sez. L, Sentenza n. 8976 del 17/04/2014 (Rv. 630616 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Lavori socialmente utili - Diritto alla proroga dell'utilizzazione in progetti di lavori socialmente utili - Condizioni ostative - Prestazione di lavoro subordinato - Rilevanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE
In tema di lavori socialmente utili, l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con un ente comunale, sia pure a termine e per il compimento di un progetto di lavori socialmente utili non ultimati, preclude la possibilità di includere tale prestazione e detto periodo lavorativo nei dodici mesi di permanenza in progetti di lavori socialmente utili, nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999, richiesti dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. 28 febbraio 2000, n. 81, come requisito temporale necessario per l'ulteriore impiego del lavoratore in tali attività.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/12/1997 num. 468 art. 1, Decreto Legisl. 01/12/1997 num. 468 art. 8 com. 1, Decreto Legisl. 28/02/2000 num. 81 art. 2 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)