Sez. L, Sentenza n. 8417 del 01/04/2008 (Rv. 602492 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Lavori socialmente utili - Benefici "ex" art. 10 del d.lgs. n. 81 del 2000 - Presupposti - Condizioni ostative - Prestazione di lavoro subordinato - Rilevanza - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE
In tema di lavori socialmente utili, il beneficio di cui all'art. 10, primo comma, del d.lgs. n. 81 del 2000, riservato ai soli lavoratori che abbiano maturato dodici mesi di permanenza in tali attività tra il primo gennaio 1998 e il 31 dicembre 1999 e siano alla fine del periodo esclusi da ogni trattamento previdenziale, mentre compete a chi sia stato semplicemente utilizzato in l.s.u. (in quanto tale utilizzazione non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro), non spetta a chi abbia espletato lavoro, anche in parte, nel detto periodo, a titolo di lavoro subordinato (principio applicato in controversia in cui la lavoratrice impegnata in l.s.u. solo fino al 22 marzo 1999, dopo tale data, pur continuando a svolgere la medesima attività , era stata assunta alle dipendenze dell'ente comunale con contratto a termine successivamente rinnovato).
Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 78 com. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/12/1997 num. 4680 art. 12 com. 5, Decreto Legisl. 28/02/2000 num. 81 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)