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Sez. 1, Sentenza n. 8192 del 06/06/2002 (Rv. 554915 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA | Scritta - Obbligatorietà - Transazione con l'ente pubblico - Forma scritta "ad probationem" ex art. 1967 cod. civ. - Configurabilità - Esclusione - "Ad substantiam" - Configurabilità.
Stato
decisa il 2002-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/554915-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - FORMAZIONE - FORMA

Le transazioni concluse da un ente pubblico debbono, a pena di nullità, assumere forma scritta, in quanto prevale, sulla regola generale di cui all'art. 1967 cod. civ., che richiede, per tale tipo di contratto, detta forma solo "ad probationem", il principio, avente carattere di specialità, secondo il quale i contratti della p.a. richiedono la forma scritta "ad substantiam".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1967

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)