Sez. 6 - , Sentenza n. 14051 del 25/02/2020 Cc. (dep. 07/05/2020) Rv. 278843 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - LEGGE PROCESSUALE | "Tempus regit actum" - Applicabilità in caso di successione di interpretazioni giurisprudenziali difformi – Esclusione - Provvedimento di merito emesso in ossequio ad orientamento della Corte di cassazione successivamente superato - Legittimità - Esclusione - Fattispecie.
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Il principio "tempus regit actum" si applica solo alla successione nel tempo delle leggi processuali e non anche al mutamento dell'interpretazione giurisprudenziale di queste ultime, sicché qualora si succedano, in sede di legittimità, interpretazioni difformi di norme processuali, il provvedimento assunto nell'osservanza di un orientamento in seguito non più condiviso non può considerarsi legittimo. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva ritenuto l'utilizzabilità delle intercettazioni, recependo l'interpretazione successivamente non condivisa da Sez.U., n. 51 del 28/11/2019, dep.2020, Cavallo).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 12 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 380 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)