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Sez. 2, Sentenza n. 2781 del 24/02/2003 (Rv. 560703 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Effetto traslativo - Momento determinativo - Conseguenze sull'obbligo di corresponsione della controprestazione pecuniaria.
Stato
decisa il 2003-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560703-01

CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO

In tema di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare, l'effetto traslativo della sentenza pronunciata ex art. 2932 cod. civ. si determina, stantene l'efficacia costitutiva "ex nunc", dal momento del suo passaggio in giudicato, onde solo da tale momento sorge, a carico promissario acquirente, il correlato obbligo di adempimento cui il detto effetto sia stato subordinato, rappresentando tale momento, inoltre, il "dies a quo" per l'adempimento entro un termine che non sia stato espressamente determinato ma solo qualificato (nella specie, in termini di "immediatezza") ai fini della sua determinazione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)