Sez. 2, Sentenza n. 2781 del 24/02/2003 (Rv. 560703 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO | Effetto traslativo - Momento determinativo - Conseguenze sull'obbligo di corresponsione della controprestazione pecuniaria.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - ESECUZIONE SPECIFICA DELL'OBBLIGO DI CONCLUDERE IL CONTRATTO
In tema di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare, l'effetto traslativo della sentenza pronunciata ex art. 2932 cod. civ. si determina, stantene l'efficacia costitutiva "ex nunc", dal momento del suo passaggio in giudicato, onde solo da tale momento sorge, a carico promissario acquirente, il correlato obbligo di adempimento cui il detto effetto sia stato subordinato, rappresentando tale momento, inoltre, il "dies a quo" per l'adempimento entro un termine che non sia stato espressamente determinato ma solo qualificato (nella specie, in termini di "immediatezza") ai fini della sua determinazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)