Sez. 2, Sentenza n. 4775 del 21/07/1980 (Rv. 408585 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - PRESUPPOSIZIONE - EFFETTO TRASLATIVO DELLA COMPRAVENDITA DI UN TERRENO - CONSEGUENZE - PASSAGGIO DEI RISCHI INERENTI ALLE POSSIBILITA DI EDIFICAZIONE SUL SUOLO - LIMITI - APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELLA PRESUPPOSIZIONE - CONTENUTO E FUNZIONE DI QUEST'ULTIMA.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - PRESUPPOSIZIONE - EFFETTO TRASLATIVO DELLA COMPRAVENDITA DI UN TERRENO - CONSEGUENZE - PASSAGGIO DEI RISCHI INERENTI ALLE POSSIBILITA DI EDIFICAZIONE SUL SUOLO - LIMITI - APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELLA PRESUPPOSIZIONE - CONTENUTO E FUNZIONE DI QUEST'ULTIMA.*
Il principio, in forza del quale l'effetto traslativo della compravendita di un terreno comporta il passaggio al compratore dei rischi inerenti alle possibilita di edificazione sul suolo medesimo, puo trovare deroga con l'applicazione del cosiddetto istituto della presupposizione, nel senso cioe di ritenere che la concreta possibilita di realizzare un determinato edificio su quel terreno sia stata implicitamente presupposta da entrambe le parti come base comune della contrattazione, si da travolgere la stessa nel caso di venir meno del presupposto, soltanto dopo il preventivo riscontro che il contratto non contenga una regolamentazione di tale evenienza, atteso che l'indicato istituto mira a completare la disciplina negoziale, facendo emergere le basi reali dell'accordo e la completa volonta delle parti e, quindi, non puo tradursi in una deroga o sconvolgimento dell'assetto di interessi espressamente voluto dai contraenti. (V 5469/78, mass n 395242; (V 1954/74, mass n 370183).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1376, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1465, Cod. Civ. art. 1467, Cod. Civ. art. 1470
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)