Sez. 5 - , Sentenza n. 48258 del 04/11/2019 Cc. (dep. 27/11/2019) Rv. 277551 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Sospensione del procedimento con messa alla prova - Valutazione del programma di trattamento - Onere motivazionale - Contenuto - Fattispecie.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE
In tema di sospensione del procedimento con messa alla prova, qualora il giudice si limiti a recepire il programma di trattamento elaborato dall'UEPE d'intesa con l'imputato, l'onere motivazionale può intendersi soddisfatto attraverso il mero richiamo alla congruità del progetto, mentre, invece, quando il giudice proceda ad integrazioni, è tenuto a dar conto delle scelte operate, in relazione alle peculiarità del caso concreto e non può limitarsi al generico richiamo dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. (Fattispecie relativa ad integrazione consistita nella determinazione della durata del lavoro di pubblica utilità, non precisata nel programma depositato e stabilita dal giudice in corrispondenza nel massimo previsto, senza procedere all'apprezzamento della concreta gravità dei fatti e della personalità degli imputati).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 quater com. 3, Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 168 bis com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 quater com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)