Sez. 4 - , Sentenza n. 10787 del 14/01/2020 Ud. (dep. 30/03/2020) Rv. 278653 - 01
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Richiesta di messa alla prova - Impedimenti di salute che possano riverberarsi sul regolare e tempestivo svolgimento della prova – Valutazione da parte del giudice – Necessità - Predisposizione di un programma compatibile con le necessità dell'imputato – Necessità - Fattispecie.
REATO - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE
In tema di messa alla prova, quando, in sede di esame della richiesta di ammissione, il giudice abbia notizia di impedimenti di salute del richiedente che possano riverberarsi sul regolare e tempestivo inizio e svolgimento della prova, è tenuto a valutarli e, richiedendo approfondimenti ai servizi sociali o agli altri enti competenti, a predisporre integrazioni o modifiche al programma per renderlo compatibile con le necessità dell'imputato. (Nella specie, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva confermato il provvedimento di diniego di ammissione alla messa alla prova di un soggetto ricoverato presso una comunità terapeutica in precarie condizioni di salute, senza che fosse verificata la possibilità di modifica del programma di trattamento per adeguarlo alle esigenze di cura del richiedente).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 bis CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 464 quater CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 54 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)