Sez. 1, Sentenza n. 9262 del 14/12/1987 (Rv. 456448 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE PECUNIARIA - OPPOSIZIONE - SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONTESTAZIONE DELLA PRETESA - SUFFICIENZA.*
ATTI AMMINISTRATIVI - ORDINANZE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO DI SANZIONE PECUNIARIA - OPPOSIZIONE - SPECIFICAZIONE DEI MOTIVI - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONTESTAZIONE DELLA PRETESA - SUFFICIENZA.*
L'opposizione avverso l'ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, nella disciplina degli artt. 22 e segg. della legge 24 novembre 1981 n. 689, non configura impugnazione dell'atto amministrativo, con cognizione del pretore limitata alle dedotte ragioni d'illegittimità del medesimo, ma introduce un ordinario giudizio (sul fondamento della pretesa fatta valere con detto provvedimento (analogo al giudizio instaurato con l'opposizione avverso decreto ingiuntivo), nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini della ripartizione dell'Onere della prova, spettano rispettivamente all'amministrazione ed all'opponente (salvo restando, ai sensi del sesto comma dell'art. 23 della citata legge, l'ampio potere del pretore di disporre d'ufficio qualsiasi mezzo di prova). Ne consegue che la suddetta opposizione non abbisogna di una specificazione dei motivi, e può esaurirsi nella mera contestazione della pretesa della amministrazione, essendo anche in tal caso idonea a devolvere al giudice adito la piena cognizione circa la sua legittimità e fondatezza. (V 6219/85, mass n 443349; (V 4192/85, mass n 441691).*
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)