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Sez. L, Sentenza n. 12239 del 03/11/1999 (Rv. 530857 - 01)

PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI | Versamento di un contributo personale fisso alla Cassa di Previdenza - Effetti - Obbligo di erogazione delle prestazioni da parte della Cassa - Limiti - Requisito dell'effettivo esercizio libero-professionale - Necessità.
Stato
decisa il 1999-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530857-01

PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI

Il principio secondo il quale, in relazione all'obbligo inderogabile dell'iscritto alla cassa di previdenza dei dottori commercialisti di versare un contributo personale fisso, dovuto indipendentemente dall'entità del lavoro svolto nel periodo al quale esso si riferisce, la cassa è tenuta ad erogare le prestazioni previdenziali previste dalla legge per il solo fatto del versamento del contributo medesimo, salva la possibilità di richiedere preventivamente la cancellazione dell'assicurato dall'albo professionale per carenza dei presupposti dell'iscrizione ad esso, non esclude che qualora alla stregua di elementi univoci non sia concretamente ravvisabile il requisito dell'esercizio libero - professionale, rispetto al quale la perdurante iscrizione dell'assicurato alla cassa ed il versamento ad essa del contributo minimo hanno valore di presunzione semplice, la cassa abbia diritto di sospendere o negare del tutto le erogazioni istituzionali indipendentemente dal versamento del contributo fisso, improduttivo di effetti positivi in ordine al diritto alla pensione se manchi l'ulteriore requisito dell'esercizio libero - professionale. (Nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice di merito che, nonostante l'iscrizione all'Albo ed il versamento per oltre un decennio dei contributi, aveva escluso il diritto a pensione dell'originario ricorrente in ragione del mancato esercizio dell'attività professionale di commercialista, risultante, tra l'altro, dal contenuto della dichiarazione dei redditi e dalla mancanza di partita IVA).

Riferimenti normativi: Legge 29/01/1986 num. 21 art. 7, Legge 03/02/1966 num. 100 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)