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Sez. L, Sentenza n. 7637 del 12/07/1995 (Rv. 493250 - 01)

PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI | Versamento di un contributo personale fisso alla Cassa di Previdenza - Obbligo indipendente dall'entità del lavoro svolto - Effetti - Obbligo di erogazione delle prestazioni da parte della Cassa - Limiti - Preventiva cancellazione dell'assicurato dall'albo professionale - Condizione.
Stato
decisa il 1995-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493250-01

PROFESSIONISTI - COMMERCIALISTI

Il principio secondo il quale, in relazione all'obbligo inderogabile dell'iscritto alla Cassa di previdenza dei dottori commercialisti di versare un contributo personale fisso, dovuto indipendentemente dall'entità del lavoro svolto nel periodo al quale esso si riferisce, la cassa è tenuta ad erogare le prestazioni previdenziali previste dalla legge per il solo fatto del versamento del contributo medesimo, salva la possibilità di richiedere preventivamente la cancellazione dell'assicurato dall'albo professionale per carenza dei presupposti dell'iscrizione ad esso, non esclude che qualora ala stregua di elementi univoci non sia concretamente ravvisabile il requisito dell'esercizio libero professionale, rispetto al quale la perdurante iscrizione dell'assicurato alla cassa ed il versamento ad essa del contributo minimo hanno valore di presunzione semplice, la Cassa abbia diritto di sospendere o negare del tutto le erogazioni istituzionali indipendentemente dal versamento del contributo fisso, improduttivo di effetti positivi in ordine al diritto alla pensione se manchi l'ulteriore requisito dell'esercizio libero-professionale.

Riferimenti normativi: Legge 03/02/1963 num. 100 art. 2, Legge 23/12/1970 num. 1140

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)