Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20700 del 09/08/2018 (Rv. 650482 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Notificazione di atti processuali - Mancato perfezionamento non imputabile al notificante - Conservazione degli effetti - Rinnovazione immediata e completamento tempestivo - Limite temporale - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE
In caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria, deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa. (Nella specie, la S.C., pur nell'impossibilità di verificare il perfezionamento della notificazione del controricorso, effettuata a mezzo posta, per mancata produzione in giudizio del relativo avviso di ricevimento, ha rigettato l'eccezione di improcedibilità sollevata dal ricorrente, avendo il controricorrente provveduto ad una nuova notifica dell'atto, a mezzo PEC, a distanza di diciassette giorni dalla prima, e pertanto tempestivamente alla stregua del richiamato principio).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)