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Sez. U - , Sentenza n. 14266 del 24/05/2019 (Rv. 654033 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI | Ordine di integrazione del contraddittorio - Morte o perdita di capacità della parte contumace - Termine ex art. 331 c.p.c. - Interruzione in applicazione analogica dell’art. 328 c.p.c. – Riattivazione del processo notificatorio - Onere del notificante - Termine insufficiente - Richiesta di rimessione in termini.
Stato
decisa il 2019-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654033-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - AGLI EREDI

Nel caso in cui, in sede di notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio nei confronti del contumace, la parte venga a conoscenza della sua morte o della sua perdita della capacità, il termine assegnatole dal giudice ai sensi dell'art. 331 c.p.c. è automaticamente interrotto e, in applicazione analogica dell'art. 328 c.p.c., comincia a decorrere un nuovo termine, di durata pari a quella iniziale, indipendentemente dal momento in cui l'evento interruttivo si è verificato. È, tuttavia, onere della parte notificante riattivare con immediatezza il processo notificatorio, senza necessità di apposita istanza al giudice "ad quem". Solo nel caso in cui, per ragioni eccezionali, di cui la stessa parte deve fornire la prova, tale termine risulti insufficiente ad individuare le persone legittimate a proseguire il giudizio, è consentito chiedere al giudice la rimessione in termini ai sensi dell'art. 153, comma 2, c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 153 com. 2, Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)