Sez. 6, Sentenza n. 45262 del 10/10/2024 Ud. (dep. 10/12/2024) Rv. 287299-01
IMPUGNAZIONI - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI | Giudizio di rinvio in ordine alla qualificazione giuridica del fatto - Applicabilità del disposto di cui all'art. 578 cod. proc. pen. - Sussistenza - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI
L'obbligo di applicare il disposto dell'art. 578 cod. proc. pen. sussiste anche nel caso in cui il giudice di merito, in sede di giudizio di rinvio disposto in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, ritiene sussistente il fatto di reato ascritto all'imputato, diversamente qualificandolo rispetto alla contestazione per la quale era stata pronunziata condanna in primo grado e contestualmente dichiara l'intervenuta prescrizione del delitto così ritenuto, maturata dopo l'indicata condanna. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato, con rinvio al giudice civile, la decisione di appello, limitatamente alla parte in cui era stata disposta la revoca delle statuizioni civili nei confronti dell'imputato, condannato in primo grado per il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere, in esito alla sua riqualificazione in "concorso esterno" nella associazione, contestualmente dichiarato estinto per prescrizione maturata dopo la condanna di primo grado).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)