diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 12387 del 21/02/2017 Ud. (dep. 15/03/2017) Rv. 270308 - 01

IMPUGNAZIONI - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI | Condanna in primo grado al risarcimento dei danni - Declaratoria di estinzione del reato da parte del giudice di appello - Obbligo di motivazione ai fini delle statuizioni civili - Condizioni.
Stato
decisa il 2017-02-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270308-01

IMPUGNAZIONI - ESTINZIONE DEL REATO E DECISIONE AGLI EFFETTI CIVILI

L'obbligo del giudice di appello, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato per il quale in primo grado sia intervenuta condanna, di decidere sull'impugnazione agli effetti civili è rispettato anche quando, pur riferendosi alla mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato ai sensi dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., abbia, nella sostanza, esaminato compiutamente i motivi di impugnazione, compiendo un esauriente apprezzamento in ordine alla responsabilità dell'imputato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 578 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)