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Sez. L, Sentenza n. 7045 del 24/03/2010 (Rv. 612111 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Trasferimento del lavoratore per giustificato motivo tecnico, organizzativo e produttivo - Natura disciplinare - Esclusione - Licenziamento del lavoratore per mancata assunzione del servizio presso la nuova sede di lavoro - Natura disciplinare - Sussistenza - Conseguenze - Garanzie previste dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970 e dalla contrattazione collettiva - Applicabilità al solo licenziamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612111-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

Il trasferimento del lavoratore ad una sede di lavoro diversa da quella dove prestava precedentemente servizio, pur potendo essere previsto come sanzione disciplinare dalla contrattazione collettiva, la quale è abilitata a individuare sanzioni diverse da quelle tipiche previste dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970, non assume tale natura ove il datore di lavoro si limiti ad esercitare lo "ius variandi" riconosciutogli dall'art. 2103 cod. civ., allegando la sussistenza di un giustificato motivo tecnico, organizzativo e produttivo per il mantenimento del luogo di lavoro (nella specie, la soppressione dell'attività presso il luogo di origine ed il suo accentramento nella nuova sede), e non è pertanto assoggettato alle garanzie previste dai commi terzo e quarto dell'art. 7 e dalla contrattazione collettiva, le quali devono invece assistere il successivo licenziamento intimato al lavoratore per la sua protratta assenza dalla nuova sede di servizio, configurandosi tale provvedimento come sanzione disciplinare, in quanto il predetto comportamento costituisce una tipica inadempienza degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2199, Legge 22/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)