Sez. 1, Sentenza n. 4908 del 10/08/1988 (Rv. 459727 - 01)
TRIBUTI LOCALI (POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI - OGGETTO DELL'IMPOSTA - TRASFERIMENTO DI IMMOBILE DISPOSTO DAL GIUDICE DELL'ESECUZIONE IN FAVORE DELL'AGGIUDICATARIO - INCLUSIONE.*
TRIBUTI LOCALI (POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI - OGGETTO DELL'IMPOSTA - TRASFERIMENTO DI IMMOBILE DISPOSTO DAL GIUDICE DELL'ESECUZIONE IN FAVORE DELL'AGGIUDICATARIO - INCLUSIONE.*
Il trasferimento di un immobile, disposto dal giudice dell'esecuzione in favore dell'aggiudicatario (art. 586 cod. proc. civ.), rientra fra gli Atti soggetti ad INVIM, anche nel vigore dell'originario testo dell'art. 2 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643 (poi riformulato dall'art. 1 del d.P.R. 23 dicembre 1974 n. 688, con l'espressa previsione di detta ipotesi), atteso che la citata norma, nel riferirsi, senza specificazioni o delimitazioni, alle alienazioni "a titolo oneroso", non può essere circoscritta ai soli trasferimenti di tipo negoziale, presentando gli indicati caratteri pure i trasferimenti decretati in esito ad espropriazione per esecuzione forzata.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 2 CORTE COST., DPR 23/12/1974 num. 688 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)