Sez. L, Sentenza n. 8401 del 16/11/1987 (Rv. 455956 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - LIMITI - LIMITE ESTERNO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - CONDOTTA DEGLI SCIOPERANTI VOLTA AD IMPEDIRE IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE MEDIANTE ATTI OSTACOLANTI IL LAVORO DEI DIPENDENTI NON SCIOPERANTI - ILLEGITTIMITÀ - FATTISPECIE RELATIVA A LICENZIAMENTO DI DUE LAVORATORI LORO INTIMATO PER AVER IMPEDITO LA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE OSTRUENDO CON I PROPRI CORPI IL PASSAGGIO DI UN CARRELLO RIFORNITORE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - LIMITI - LIMITE ESTERNO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - CONDOTTA DEGLI SCIOPERANTI VOLTA AD IMPEDIRE IL FUNZIONAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE MEDIANTE ATTI OSTACOLANTI IL LAVORO DEI DIPENDENTI NON SCIOPERANTI - ILLEGITTIMITÀ - FATTISPECIE RELATIVA A LICENZIAMENTO DI DUE LAVORATORI LORO INTIMATO PER AVER IMPEDITO LA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE OSTRUENDO CON I PROPRI CORPI IL PASSAGGIO DI UN CARRELLO RIFORNITORE.*
L'Esercizio del diritto di sciopero, riconosciuto dall'art. 40 cost., soggiace al limite "esterno" costituito dall'impossibilità di tradursi in Atti diretti contro l'organizzazione aziendale, in modo da impedirne il funzionamento o da comprometterne la produttività, o in Atti pregiudizievoli di fondamentali diritti del pari costituzionalmente garantiti in modo assoluto, come quello alla vita ed all'incolumità personale. In particolare, è consentito ai lavoratori scioperanti persuadere altri dipendenti a scioperare o muovere critiche o rimproveri a chi abbia rifiutato di aderire all'agitazione, ma è illegittima quella condotta volta ad impedire il funzionamento dell'organizzazione aziendale con interventi sugli impianti o con Atti, pur non improntati a forme di violenza o di minaccia, i quali ostacolino il lavoro dei dipendenti che non scioperano, derivando l'illegittimità di tali Atti, più che dalla lesione del diritto al lavoro garantito dal primo comma dell'art. 4 cost., dalla loro idoneità a pregiudicare la prosecuzione dell'attività aziendale che il datore di lavoro ha diritto di riorganizzare durante lo sciopero. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla suprema Corte - aveva escluso l'antisindacabilità del licenziamento di due lavoratori, i quali, in violazione dei limiti del diritto di sciopero, avevano impedito, ostruendo con i loro corpi il passaggio del carrello rifornitore della saldatrice, la prosecuzione della attività aziendale). (V 2214/86, mass n 445370; (V 2840/84, mass n 434880; (V 1833/81, mass n 412524; (V 711/80, mass n 404147).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 4, Costituzione art. 40, Costituzione art. 41, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)