Sez. L, Sentenza n. 14816 del 14/07/2005 (Rv. 582899 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in cassazione - Limiti - Denuncia di vizi di motivazione o di violazione delle regole di ermeneutica contrattuale - Contratto collettivo del comparto sanità - Obbligo di reperibilità del medico - Contenuto.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale. (Nella specie, la S.C. , confermando la sentenza di merito di rigetto dell'impugnativa del licenziamento per giusta causa subito da un medico, in riferimento all'art. 20 del CCNL per l'area della dirigenza medica e veterinaria del comparto sanità, ha affermato che la condizione di reperibilità ivi prevista per il personale medico implica un dovere per il medico di mettersi in condizioni di poter essere trovato con gli strumenti ordinari, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico, comprendente anche il controllo sul buon funzionamento degli strumenti a disposizione - teledrin e telefono, fisso o mobile - nonchè delle proprie condizioni fisiche (eventualmente con richiesta di sostituzione, in caso di eccessiva stanchezza), dovendosi escludere l'esistenza di una prassi che affidi il reperimento del medico di turno alle forze dell'ordine o al servizio del 118).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)