Sez. 1, Sentenza n. 2513 del 16/03/1994 (Rv. 485746 - 01)
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - In genere | Cessione volontaria degli immobili ex artt. 12 legge n. 865 del 1971 e 14 legge n. 14 del 1977 - Natura - Disciplina - Accordo tra il Comune e i privati in ordine alla cessione di un cespite - Negozio alternativo al procedimento espropriativo - Configurabilità - Predetta disciplina - Inapplicabilità.
Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - In genere
La cessione volontaria degli immobili prevista dall'art. 12 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 e dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977 n. 14 costituisce un contratto pubblicistico, inserito nel procedimento espropriativo, la cui connotazione caratteristica consiste nel fatto che il trasferimento volontario si correla in modo vincolante ai parametri di legge stabiliti per la indennità dovuta per l'ablazione, dai quali non è possibile in alcun modo distaccarsi. Ne consegue che non è riconducibile alla cennata disciplina l'accordo intervenuto tra il Comune ed i privati in ordine alla cessione di un cespite, quando esso non abbia alcun riferimento al procedimento espropriativo, configurandosi come un negozio alternativo a detto procedimento.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 14 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)