Sez. 1, Sentenza n. 17709 del 21/11/2003 (Rv. 568364 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Cessione volontaria - Natura - Elementi costitutivi - Caratteri distintivi dalla compravendita di diritto comune.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
La cessione volontaria costituisce un contratto cosiddetto ad oggetto pubblico i cui elementi costitutivi, indispensabili per configurarla e che valgono, altresì, a differenziarla dalla compravendita di diritto comune, sono: a) l'inserimento del contratto nell'ambito di un procedimento di espropriazione per pubblica utilità del quale, dunque, la cessione costituisce un momento avente la funzione di realizzarne il risultato peculiare (acquisizione della proprietà dell'immobile all'espropriante) con uno strumento alternativo di natura privatistica; b) la preesistenza, nell'ambito del procedimento, non solo della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera realizzanda, ma anche del subprocedimento di determinazione dell'indennità da parte dell'espropriante, che deve essere da quest'ultimo offerta e dall'espropriando accettata con la sequenza e le modalità previste dall'art. 12 della legge n. 865 del 1971; c) il prezzo per il trasferimento volontario dell'immobile deve correlarsi in modo vincolante ai parametri di legge stabiliti per la determinazione dell'indennità spettante per la sua espropriazione, dai quali non è possibile in alcun modo discostarsi.
Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)