Sez. 6, Sentenza n. 42962 del 09/09/2016 Ud. (dep. 11/10/2016) Rv. 268721 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - OMISSIONE DI REFERTO - IN GENERE | Art. 366 cod. pen. - Rifiuto giustificato del consulente del P.M. di accettare l'incarico - Condizioni - Fattispecie.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - OMISSIONE DI REFERTO - IN GENERE
Il rifiuto di assumere le funzioni di consulente tecnico del P.M., se giustificato da motivi riguardanti le modalità di conferimento e di espletamento dell'incarico, non integra il reato di rifiuto di uffici legalmente dovuti di cui all'art. 366 cod. pen. (Fattispecie relativa alla mancata accettazione dell'incarico di consulenza medico - legale per l'omesso rilascio di un'espressa autorizzazione ritenuta dal P.M. implicitamente ricompresa nell'incarico).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 366 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 359
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)