Sez. 6, Sentenza n. 6903 del 14/02/2012 Ud. (dep. 21/02/2012) Rv. 252117 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - RIFIUTO DI UFFICI LEGALMENTE DOVUTI - IN GENERE | Rifiuto di dare esecuzione all'incarico - Sussistenza del reato - Esclusione - Configurabilità del reato di cui all'art. 328, comma primo, cod. pen. - Sussistenza - Fattispecie.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - RIFIUTO DI UFFICI LEGALMENTE DOVUTI - IN GENERE
Il reato di rifiuto di uffici legalmente dovuti di cui all'art. 366 cod. pen. sanziona comportamenti prodromici all'assunzione di funzioni pubbliche, con l'esclusione, pertanto, di quelli riguardanti la fase dell'esecuzione dell'incarico, i quali possono rilevare ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 328, comma primo, cod. pen. (Fattispecie relativa all'omesso deposito della relazione da parte di un consulente tecnico d'ufficio nominato in una causa civile).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 328 com. 1, Cod. Pen. art. 366 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)