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Sez. 6, Sentenza n. 17000 del 26/02/2008 Ud. (dep. 24/04/2008) Rv. 239727 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - RIFIUTO DI UFFICI LEGALMENTE DOVUTI - IN GENERE | Rifiuto di dare esecuzione all'incarico - Sussistenza del reato - Esclusione - Configurabilità del reato di cui all'art. 328, comma primo, cod. pen. - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-02-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239727-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - RIFIUTO DI UFFICI LEGALMENTE DOVUTI - IN GENERE

Il reato di rifiuto di uffici legalmente dovuti di cui all'art. 366 cod. pen. sanziona comportamenti prodromici all'assunzione di funzioni pubbliche, con l'esclusione pertanto di quelli riguardanti la fase dell'esecuzione dell'incarico, i quali possono rilevare ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 328, comma primo, cod. pen. (Nel caso di specie, la S.C. ha ravvisato il delitto previsto dall'art. 328, comma primo, cod. pen., nel fatto del consulente tecnico d'ufficio nominato in un processo civile, che dopo aver assunto l'incarico, prestato il giuramento e ritirato i fascicoli di parte, impegnandosi a consegnare la relazione di consulenza nel termine assegnatogli, si sia rifiutato di adempiere all'obbligo assunto di restituire i fascicoli di parte a suo tempo ritirati).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 328 com. 1, Cod. Pen. art. 366 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)