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Sez. 6, Sentenza n. 39681 del 10/09/2024 Cc. (dep. 29/10/2024) Rv. 287042-01

AZIONE PENALE - NOTIZIE DI REATO - REGISTRO | Art. 335-quater, comma 5, cod. proc. pen., introdotto dalla riforma Cartabia - Regime transitorio - Iscrizione nel registro degli indagati successiva all'entrata in vigore della riforma in un procedimento già pendente - Applicabilità - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2024-09-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287042-01

AZIONE PENALE - NOTIZIE DI REATO - REGISTRO

L'accertamento della tempestività dell'iscrizione della notizia di reato ai sensi dell'art. 335-quater, comma 5, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 15, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non può essere operato quando l'iscrizione nel registro degli indagati sia stata effettuata successivamente all'entrata in vigore di tale disposizione, ma nell'ambito di un procedimento già pendente per uno dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, cod. proc. pen. commesso in epoca antecedente, ancorché in permanenza attuale.

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 335 quater, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 407 com. 2 PENDENTE, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 15 com. 1 lett. B), Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 88 bis, Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)