Sez. 1, Sentenza n. 854 del 10/10/2000 Cc. (dep. 15/01/2001) Rv. 218882 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - RESTITUZIONE - IN GENERE | Comunicazione del provvedimento di dissequestro e di restituzione al custode - Necessità - Esclusione.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - RESTITUZIONE - IN GENERE
In tema di recupero delle spese di conservazione e custodia di beni sequestrati, le somme liquidate a titolo di indennità di custodia fanno parte delle spese del procedimento penale ed è compito dello Stato anticiparle sino al trentesimo giorno successivo alla comunicazione all'avente diritto del provvedimento di dissequestro e di restituzione del bene. Dopo tale data il carattere pubblico della funzione del custode viene meno ed il suo diritto di credito, volto ad ottenere la corresponsione dell'indennità di custodia, è disciplinato dalle norme del codice civile. Ne discende che il provvedimento di dissequestro e restituzione delle cose sequestrate all'avente diritto non deve essere comunicato al custode giudiziario dei beni, il quale ha l'onere di attivarsi nei confronti di colui che non abbia provveduto al tempestivo ritiro, al fine di recuperare quanto dovutogli.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 265, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 265, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 84, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 84, Nuovo C.P.P. Regol. Esec. art. 12, Legge 30/09/1989 num. 334 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)