Sez. 2, Sentenza n. 2183 del 19/07/1974 (Rv. 370546 - 01)
DIRITTI REALI - SERVITU - PUBBLICHE - DI USO PUBBLICO - TITOLARITA - COMUNE IN RAPPRESENTANZA DELLA COLLETTIVITA - LEGITTIMAZIONE AD AGIRE A TUTELA - SPETTANZA ANCHE AL CITTADINO UTI SINGULUS - AZIONE PROMOSSA DA QUEST'ULTIMO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL COMUNE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
DIRITTI REALI - SERVITU - PUBBLICHE - DI USO PUBBLICO - TITOLARITA - COMUNE IN RAPPRESENTANZA DELLA COLLETTIVITA - LEGITTIMAZIONE AD AGIRE A TUTELA - SPETTANZA ANCHE AL CITTADINO UTI SINGULUS - AZIONE PROMOSSA DA QUEST'ULTIMO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEL COMUNE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
La titolarita della servitu pubblica di passaggio e la legittimazione a far valere questo diritto in giudizio spetta al comune quale ente rappresentante della collettivita dei cittadini. Tuttavia, tale legittimazione compete anche a ciascun cittadino uti singulus ed in nome proprio senza che, ove ad agire a tutela della servitu sia il singolo, insorga un'ipotesi di litisconsorzio necessario che postuli l'intervento in causa del comune. (V 2420'67, mass n 329702; 1319'66, mass n 322620).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 825, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)