Sez. 5, Sentenza n. 3301 del 06/03/2003 (Rv. 560906 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - DECADENZA DELL'AZIONE DELLA FINANZA - IN GENERE | Sospensione di cui all'art. 57, comma secondo, seconda parte, legge n. 413 del 1991 - Ambito operativo riferibile alle imposte complementari e successive - Applicabilità alle imposte di registro richieste, con avviso di liquidazione, a seguito della revoca dei benefici fiscali <prima casa> di cui all'art. 1 legge. n. 154 del 1989 - Affermazione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - DECADENZA DELL'AZIONE DELLA FINANZA - IN GENERE
In materia di imposta di registro, la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza riguardanti l'accertamento e la riscossione delle imposte complementari e suppletive, diverse da quelle di cui all'art. 19 del D.L. n. 69 del 1989 (conv. nella legge 154 del 1989), disposta dall'art. 57, secondo comma, seconda parte, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 (modificato dall'art. 4 D.L. n. 16 del 1993, convertito nella legge n. 75 del 1993), sino al 31 dicembre 1993, si applica anche alle imposte (e relativi accessori) legati alla decadenza dai benefici fiscali per la prima casa di cui alla legge n. 168 del 1982. Infatti, l'avviso di liquidazione con cui l'Ufficio, a seguito della revoca del trattamento agevolato di cui all'art. 1, legge n. 168 del 1982, concesso - in sede di registrazione - al compratore di immobile abitativo, adducendo la decadenza del contribuente dal beneficio dalla tassazione con aliquota ridotta, determini l'imposta con aliquota ordinaria e ne reclami il pagamento, non costituisce richiesta di pagamento di una imposta principale, in quanto non avanzata al momento della registrazione, né suppletiva, posto che la liquidazione non è rivolta a emendare sviste od omissioni commesse in sede di registrazione, ma richiesta di pagamento di imposta complementare, atteso che essa si basa su circostanze nuove o - comunque - sulla revisione <a posteriori> del criterio di liquidazione in precedenza legittimamente eseguito.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 57 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 4, Legge 24/03/1993 num. 75 CORTE COST., Legge 22/04/1982 num. 168 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)