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Sez. 5, Sentenza n. 13141 del 24/06/2016 (Rv. 640157 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE | Beneficio prima casa - Dichiarazione mendace dell'acquirente - Revoca - Applicazione dell'imposta di registro complementare - Responsabilità solidale del venditore - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640157-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN GENERE

La revoca dei benefici "prima casa" per l'accertata insussistenza dei presupposti del trattamento agevolato, indicati dall'acquirente con dichiarazione mendace, comporta l'applicazione di un'imposta di registro "complementare", che, dovuta per un fatto imputabile ad una delle parti contraenti, resta, in forza dell'art. 57, comma 4, del d.P.R. n. 131 del 1986, esclusivamente a carico di quest'ultima, senza che in capo al venditore operi la solidarietà dell'obbligazione tributaria di cui al precedente art. 57, comma 1.

Riferimenti normativi: DPR 25/04/1986 num. 131 art. 42, DPR 25/04/1986 num. 131 art. 57 com. 1 CORTE COST., DPR 25/04/1986 num. 131 art. 57 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)