Sez. L, Sentenza n. 2309 del 15/04/1982 (Rv. 420188 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - CREDITO DI CAPITALE O CREDITO DI INTERESSI - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DECORRENZA - CREDITO DI CAPITALE O CREDITO DI INTERESSI - IRRILEVANZA.*
L'accessorietà del credito di interessi rispetto a quello capitale determina l'omogeneità del regime della prescrizione applicabile ad entrambi, con la conseguenza che, qualora relativamente al secondo termine prescrizionale non possa decorrere, trattandosi di crediti di lavoro afferenti ad un rapporto non caratterizzato da stabilità, se non dal giorno della cessazione di tale rapporto - ai sensi dell'art. 2948 n. 4 cod. civ. nel testo risultante dopo la sentenza dichiarativa di parziale incostituzionalità n. 63 del 1966 - , anche per il primo vale lo stesso dies a quo per il decorso del termine suddetto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)