Sez. L, Sentenza n. 6527 del 02/12/1988 (Rv. 460852 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - SOMME ACCANTONATE IN APPOSITO FONDO E DESTINATE AD INTEGRARE LA PENSIONE OBBLIGATORIA SPETTANTE AGLI IMPIEGATI DELLA RAI - DIRITTO ALLA RELATIVA LIQUIDAZIONE DEL DIPENDENTE PASSATO ALLA CATEGORIA DIRIGENZIALE - CREDITO DI NATURA RETRIBUTIVA E NON PREVIDENZIALE - PRESCRIZIONE DECENNALE - APPLICABILITÀ - CREDITO ACCESSORIO PER LA RIVALUTAZIONE E PER GLI INTERESSI - ESTENSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - SOMME ACCANTONATE IN APPOSITO FONDO E DESTINATE AD INTEGRARE LA PENSIONE OBBLIGATORIA SPETTANTE AGLI IMPIEGATI DELLA RAI - DIRITTO ALLA RELATIVA LIQUIDAZIONE DEL DIPENDENTE PASSATO ALLA CATEGORIA DIRIGENZIALE - CREDITO DI NATURA RETRIBUTIVA E NON PREVIDENZIALE - PRESCRIZIONE DECENNALE - APPLICABILITÀ - CREDITO ACCESSORIO PER LA RIVALUTAZIONE E PER GLI INTERESSI - ESTENSIONE.*
Il diritto del dipendente della R.a.I. A conseguire, a seguito del suo passaggio dalla categoria impiegatizia a quella dirigenziale, la liquidazione delle somme (risultanti da contributi versati dal dipendente stesso e dalla datrice di lavoro) accantonate, ai sensi dell'art. 43 del C.C.n.L. 10 luglio 1969, in apposito fondo, e destinate ad integrare la pensione obbligatoria spettante agli impiegati, attiene ad un credito che non ha natura previdenziale ma retributiva e che, non rientrando fra le ipotesi di prescrizione di cui all'art. 2948 cod. civ., soggiace alla prescrizione ordinaria decennale ai sensi dell'art. 2946 dello stesso codice, la quale è applicabile anche al credito accessorio concernente la rivalutazione monetaria e gli interessi ai sensi dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ.. (V 2309/82, mass n 420188; (V 5207/81, mass n 416039; (V 1276/81, mass n 411864).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2123, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)