Sez. L, Sentenza n. 4688 del 27/04/1991 (Rv. 471895 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Inadempimento e recesso - Per giustificato motivo - Obiettivo | Presupposti.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Inadempimento e recesso - Per giustificato motivo - Obiettivo
A differenza del licenziamento collettivo, il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo ex art. 3 della legge n. 604 del 1966 è determinato non da un generico ridimensionamento dell'attività imprenditoriale, ma dalla necessità di procedere alla soppressione del posto o del reparto cui è addetto il singolo lavoratore, il quale, se non può in tal caso invocare (diversamente dalla prima ipotesi) situazioni personali per ottenere che la scelta del licenziamento cada su altro soggetto, ha viceversa il diritto a che il datore di lavoro (su cui incombe il relativo onere) dimostri la concreta riferibilità del licenziamento individuale a iniziative collegate ad effettive ragioni di carattere produttivo- organizzativo e, principalmente, il diritto a che il datore di lavoro dimostri la impossibilità di utilizzarlo in altre mansioni compatibili con la qualifica rivestita, in relazione al concreto contenuto professionale dell'attività cui il lavoratore era precedentemente adibito.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)