Sez. L, Sentenza n. 5007 del 29/08/1980 (Rv. 408872 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE SOGGETTA A CONTRIBUZIONE - NOZIONE - DISCIPLINA ANTERIORE ALL'ART 12 DELLA LEGGE N 153 DEL 1969 - DIFFERENZA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE SOGGETTA A CONTRIBUZIONE - NOZIONE - DISCIPLINA ANTERIORE ALL'ART 12 DELLA LEGGE N 153 DEL 1969 - DIFFERENZA - ESCLUSIONE.*
Anche prima dell'entrata in vigore dell'art 12 della legge 30 aprile 1969 n 153 (contenente norme sulla revisione degli ordinamenti pensionistici ed in materia di sicurezza sociale), rientrava nella nozione di retribuzione soggetta a contribuzione obbligatoria in favore degli enti previdenziali ed assistenziali tutto quanto venisse corrisposto dal datore di lavoro, in natura o in denaro, e trovasse origine e titolo non gia in singole e specifiche prestazioni lavorative, ma in adempimento di obblighi derivanti dal contratto di lavoro ed in costanza di rapporto. (Conf 4659/77, mass n 388257).*
Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 28, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)