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Sez. L, Sentenza n. 4659 del 28/10/1977 (Rv. 388257 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE SOGGETTA A CONTRIBUZIONE - NOZIONE - SOMME EROGATE AGLI IMPIEGATI DURANTE LE INTERRUZIONI DEL SERVIZIO PER INFORTUNIO O MALATTIA, ASSEGNI PER CONGEDO MATRIMONIALE E COMPENSI DURANTE LA ASSENZA DAL SERVIZIO PER MATERNITA - ASSOGGETTAMENTO A CONTRIBUZIONE.*
Stato
decisa il 1977-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388257-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE SOGGETTA A CONTRIBUZIONE - NOZIONE - SOMME EROGATE AGLI IMPIEGATI DURANTE LE INTERRUZIONI DEL SERVIZIO PER INFORTUNIO O MALATTIA, ASSEGNI PER CONGEDO MATRIMONIALE E COMPENSI DURANTE LA ASSENZA DAL SERVIZIO PER MATERNITA - ASSOGGETTAMENTO A CONTRIBUZIONE.*

Anche prima dell'entrata in vigore dell'art 12 della legge 30 aprile 1969 n 153 (contenente norme sulla revisione degli ordinamenti pensionistici ed in materia di sicurezza sociale), rientrava nella nozione di retribuzione soggetta a contribuzione obbligatoria in favore degli enti previdenziali ed assistenziali tutto quanto venisse corrisposto dal datore di lavoro, in natura o in danaro, e trovasse origine e titolo, non gia in singole e specifiche prestazioni lavorative, ma in adempimento di obblighi derivanti dal contratto di lavoro ed in costanza di rapporto. Pertanto, poiche agli impiegati, in caso di interruzione del servizio, dovuta ad infortunio o malattia, e assicurata la retribuzione ordinaria, non essendo per essi previste prestazioni economiche da parte della INAM, quanto loro erogato nel predetto periodo costituiva retribuzione, a norma degli artt 27 e 28 del DPR n 797 del 30 maggio 1955. Del pari costituivano retribuzione gli assegni per congedo matrimoniale agli impiegati, per la parte a carico del datore di lavoro, e i compensi a favore delle impiegate, durante l'assenza dal servizio per maternita, che fossero accessori ed integrativi della indennita erogata dall'INAM. (Conf 4476/76, mass n 383198; (Conf 3847/75, mass n 378081; (Conf 1995/75, mass n 375700).*

Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 28, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)