Sez. L, Sentenza n. 1746 del 17/03/1982 (Rv. 419588 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - EMOLUMENTI EROGATI NEI PERIODI DI ASSENZA GIUSTIFICATA - INCLUSIONE - DISCIPLINA ANTERIORE ALLA LEGGE N. 159 DEL 1969 - DIFFERENZE - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - RETRIBUZIONE IMPONIBILE - EMOLUMENTI EROGATI NEI PERIODI DI ASSENZA GIUSTIFICATA - INCLUSIONE - DISCIPLINA ANTERIORE ALLA LEGGE N. 159 DEL 1969 - DIFFERENZE - ESCLUSIONE.*
Anche prima dell'entrata in vigore della legge 30 aprile 1969 n. 159, e, quindi, alla stregua degli artt. 27 e 28 del d.P.R. 30 maggio 1955 n. 797, gli emolumenti erogati ai dipendenti nei periodi di assenza giustificata (nella specie: cosiddetti permessi retribuiti) vanno ricompresi nel concetto di retribuzione imponibile, perché essi, pur non trovando riscontro in una effettiva prestazione lavorativa, costituiscono tuttavia adempimento di obbligazioni pecuniarie aventi titolo nel contratto di lavoro. (V 3824/81, mass n 414455; (V 1878/81, mass n 412563; (V 397/81, mass n 410864; (V 5007/80, mass n 408872).*
Riferimenti normativi: DPR 30/05/1955 num. 797 art. 27, DPR 30/05/1955 num. 797 art. 28, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)