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Sez. 1, Sentenza n. 1104 del 16/05/1962 (Rv. 251833 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - PERDITA INCOLPEVOLE DEL DOCUMENTO - DIFETTO DI COLPA - ART 2724 COD CIV - VALORE INTERPRETATIVO DELL'ART 1348 DEL COD CIV ABROGATO.*
Stato
decisa il 1962-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/251833-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE (ORALE) - AMMISSIBILITA (LIMITI) - PERDITA INCOLPEVOLE DEL DOCUMENTO - DIFETTO DI COLPA - ART 2724 COD CIV - VALORE INTERPRETATIVO DELL'ART 1348 DEL COD CIV ABROGATO.*

L'art 1348 cod civ del 1865 ammetteva eccezionalmente la prova per testi degli Atti per i quali era richiesta la prova scritta nei casi in cui il creditore avesse perduto il documento 'in conseguenza di caso fortuito impreveduto e derivante da forza maggiorè' gli artt 2725 e 2724 n 3 cod civ vigente ammettono, invece, la prova per testi se 'il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la provà' deve ritenersi che l'art 2724 n 3 cod civ vigente ha, in tal caso, con norma di carattere interpretativo della corrispondente disposizione del cod civ abrogato, enunciato l'aspetto soggettivo del fortuito, individuandolo nella Mancanza di colpa. Pertanto, la condotta dell'interessato, per l'ammissibilita della prova, deve essere spoglia di elementi d'imprudenza e di negligenza, riferibili alle contingenze nelle quali si e verificata la perdita (nel caso, distruzione) del documento. (V 2363/60, 1729/58, 1322/54, 871/46).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2724, Cod. Civ. art. 2725, Cod. Civ. Abrog. art. 348

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)