Sez. 3, Sentenza n. 1325 del 14/04/1976 (Rv. 380008 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - ECCEZIONI - PERDITA INCOLPEVOLE DEL DOCUMENTO - NOZIONE - PROVA - OGGETTO - USO NELLA CUSTODIA DEL DOCUMENTO DELLA DILIGENZA DEL BUON PADRE DI FAMIGLIA.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - ECCEZIONI - PERDITA INCOLPEVOLE DEL DOCUMENTO - NOZIONE - PROVA - OGGETTO - USO NELLA CUSTODIA DEL DOCUMENTO DELLA DILIGENZA DEL BUON PADRE DI FAMIGLIA.*
Ai sensi dell'art 2724 n 3 cod civ, si ha perdita incolpevole del documento soltanto quando la condotta dell'interessato, rapportata alle particolari circostanze nelle quali la perdita si e verificata, appaia immune da elementi di imprudenza o negligenza, di modo che il difetto di colpa deve essere accertato attraverso la dimostrazione di un fatto positivo concretantesi nella prova di aver usato, nella custodia del documento, la diligenza del buon padre di famiglia. (V 196/74, mass n 367791; (Conf 2372/72, mass n 359779; (Conf 1104/62, mass n 251833).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2724, Cod. Civ. art. 2725
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)