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Sez. L, Sentenza n. 4925 del 10/03/2004 (Rv. 570951 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/570951-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune dai denunciati vizi di violazione delle regole di ermeneutica contrattuale e di difetto di motivazione la sentenza impugnata che aveva respinto la domanda di un dipendente dell'Ente Ferrovie dello Stato volta ad ottenere l'inquadramento in VIII categoria, profilo di Ispettore Superiore, in quanto, a partire dal CCNL del 23 gennaio 1988, che costituiva la fonte del reclamato diritto alla promozione automatica, la rivendicata qualifica, a differenza di quanto previsto dalla previgente normativa in materia, presupponeva lo svolgimento di mansioni implicanti preposizione ad impianti o unità organizzative, con autonomia di iniziativa e di decisione, etc., non anche lo svolgimento di attività di verifica tecnica e di collaudo ovvero una qualificata attività di studio, di progettazione, di ricerca e di istruzione professionale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., DM Trasporti 14/05/1985

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)