Sez. 1, Sentenza n. 379 del 11/02/1972 (Rv. 356273 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - STATO D'INSOLVENZA DEL CREDITORE - CONOSCENZA DA PARTE DEL DEBITORE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - STATO D'INSOLVENZA DEL CREDITORE - CONOSCENZA DA PARTE DEL DEBITORE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Il giudizio sull'elemento soggettivo dell'Azione revocatoria - cioe sulla conoscenza da parte del creditore, nel momento in cui fu posto in essere l'atto di cui si chiede la revoca, dello stato di insolvenza del debitore -, risolvendosi in un apprezzamento di elementi di fatto, e rimesso al giudice di merito e sfugge al Sindacato di legittimita, se e sorretto da motivazione adeguata e corretta sia sotto il profilo della coerenza logica, sia sotto quello della conformita ai principi di diritto. (V 726'69, mass n 339007; 2116'68, mass n 334274).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)