Sez. 1, Sentenza n. 726 del 06/03/1969 (Rv. 339007 - 01)
FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE - CONOSCENZA DELLO STATO DI INSOLVENZA - PROVA MEDIANTE PRESUNZIONI - AMMISSIBILITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
FALLIMENTO - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE - CONOSCENZA DELLO STATO DI INSOLVENZA - PROVA MEDIANTE PRESUNZIONI - AMMISSIBILITA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
In tema di revocatoria fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore, a norma dell'art.67 della legge fallimentare, puo essere provata con qualsiasi mezzo e, quindi, anche con presunzioni. Il giudizio su tale conoscenza costituisce apprezzamento di fatto insindacabile in Cassazione, se sorretto da motivazione immune da vizi logici. (Conf 2116/68 mass n 334274 1228/67 mass n 327729 531/67 mass n 326481).*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)