Sez. 5 - , Sentenza n. 31707 del 07/12/2018 (Rv. 651649 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - IN GENERE | Imposta comunale sulla pubblicità - Presupposto impositivo - Fattispecie.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ - IN GENERE
In tema d'imposta comunale sulla pubblicità, il presupposto impositivo va individuato nell'astratta possibilità del messaggio pubblicitario (visivo od acustico) in rapporto all'ubicazione del mezzo, di avere un numero indeterminato di destinatari, divenuti tali per il solo fatto di trovarsi in quel luogo. (Fattispecie relativa a cartello, recante segni distintivi dell'impresa costruttrice, apposto su una gru collocata in luogo visibile al pubblico).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)