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Sez. T, Ordinanza n. 1164 del 20/01/2026 (Rv. 677694-01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - IN GENERE | Uso del segno distintivo dell'impresa o del prodotto - Imponibilità ex art. 5, d.lgs. n. 507 del 1993 - Condizioni.
Stato
decisa il 2026-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677694-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - IN GENERE

In tema di imposta comunale sulla pubblicità, l'uso del segno distintivo dell'impresa o del prodotto (ditta, ragione sociale o marchio) non è escluso dall'ambito delle forme pubblicitarie imponibili di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 507 del 1993, vigente ratione temporis, quando, per il luogo di collocazione (pubblico, aperto o esposto al pubblico), per le caratteristiche strutturali o per le modalità di utilizzo, esso risulti, indipendentemente dalle intenzioni soggettive, oggettivamente idoneo a far conoscere a un numero indeterminato di potenziali utenti o acquirenti il nome, l'attività o il prodotto dell'impresa, e non assolve a una funzione meramente distintiva.

Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)