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Sez. 3, Sentenza n. 1235 del 18/04/1988 Ud. (dep. 30/01/1989) Rv. 180311 - 01

ACQUE - TUTELA DALL'INQUINAMENTO - TITOLARE DELLO SCARICO - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1988-04-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180311-01

ACQUE - TUTELA DALL'INQUINAMENTO - TITOLARE DELLO SCARICO - NOZIONE.*

In tema di tutela delle acque dell'inquinamento, con la espressione "chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi" (art. 21, primo comma, legge 10 maggio 1976, n. 319), il legislatore ha inteso riferirsi a qualsiasi persona che, avendo il potere di disporre, effettui scarichi nelle acque indicate nell'art. 1 della citata legge. Nel caso di società, destinatari della norma sono, avuto riguardo ai rispettivi poteri e mansioni, l'amministratore della società; il direttore generale, che sovraintende al funzionamento dell'impresa nel suo complesso e quindi anche agli scarichi (e la responsabilità dell'uno non esclude quella dell'altro); colui, al quale, eventualmente, sia stato conferito, nell'organizzazione dell'impresa, specifico incarico di presiedere a tale incombenza. In tale ultima ipotesi i soggetti responsabili possono fornire la prova della loro estraneità dello specifico settore o della delega conferita ad una determinata persona. (Conf mass n 175762).*

Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 1 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)