Sez. 3, Sentenza n. 5050 del 13/03/1987 Ud. (dep. 24/04/1987) Rv. 175762 - 01
ACQUE - TUTELA DALL'INQUINAMENTO - STABILIMENTO INDUSTRIALE DI NOTEVOLI DIMENSIONI - TITOLARE DELLO SCARICO - RESPONSABILITÀ PER FENOMENI DI INQUINAMENTO - LIMITI - FATTISPECIE.*
ACQUE - TUTELA DALL'INQUINAMENTO - STABILIMENTO INDUSTRIALE DI NOTEVOLI DIMENSIONI - TITOLARE DELLO SCARICO - RESPONSABILITÀ PER FENOMENI DI INQUINAMENTO - LIMITI - FATTISPECIE.*
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, nei grossi complessi industriali, quando in virtù di precise ed ineludibili norme interne preventivamente fissate ed approvate dai competenti organi di gestione, ai singoli settori interessati venga preposta persona adatta, dotata di capacità ed autonomia decisionale, la colpa del titolare dello scarico per fenomeni di inquinamento può essere ravvisata soltanto quando si dimostri - con giudizio ex ante - la inidoneità del soggetto prescelto come responsabile del singolo ramo o si acclari la sua interferenza nell'espletamento dei compiti a quest'ultimo riservati. (nella specie è stata ritenuta la colpevolezza del direttore di uno degli stabilimenti di una industria, in assenza di una rigorosa prova circa la preventiva e puntuale attribuzione di responsabilità ai dirigenti dei singoli rami e servizi, disciplinata da precise norme interne. È stato comunque precisato che la responsabilità del titolare non esclude - ex se - quella dei collaboratori, ove ne sussistano gli estremi).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 27, Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 11, Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)