Sez. 4, Sentenza n. 48 del 16/11/1988 Ud. (dep. 08/01/1990) Rv. 182939 - 01
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - SCARICO NON AUTORIZZATO - REATO PROPRIO - ESCLUSIONE - RESPONSABILITÀ ANCHE DEL TRASPORTATORE DEI RIFIUTI POI SCARICATI - SUSSISTENZA - RAGIONE.*
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - SCARICO NON AUTORIZZATO - REATO PROPRIO - ESCLUSIONE - RESPONSABILITÀ ANCHE DEL TRASPORTATORE DEI RIFIUTI POI SCARICATI - SUSSISTENZA - RAGIONE.*
In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, è responsabile dello scarico non autorizzato non solo chi produce, ma anche colui che trasporta i rifiuti, non essendo la contravvenzione prevista dall'art. 21, comma primo, legge 10 maggio 1976, n. 319, reato proprio. Infatti per l'art. 1 lett. A) di detta legge, che disciplina qualsiasi tipo di scarico, sia diretto che indiretto, sia nelle acque che sul suolo e nel sottosuolo, il concetto di scarico deve essere inteso in senso ampio, sicché anche lo scarico indiretto ed occasionale è penalmente punibile. (V mass n 180311; (V mass n 178909; (V mass n 176432; (Conf mass n 171455).*
Riferimenti normativi: Legge 10/05/1976 num. 319 art. 1 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)