Sez. L, Sentenza n. 3749 del 29/03/1993 (Rv. 481600 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Collocamento al lavoro - Violazione delle norme sul collocamento | Pluralità di violazione della medesima norma di legge compiuta in tempi diversi - Disciplina della "continuazione" ex art. 8 legge n. 689 del 1981 - Applicabilità - Esclusione.
Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Collocamento al lavoro - Violazione delle norme sul collocamento
In tema di infrazioni amministrative, nel caso di pluralità di violazioni della medesima norma di legge in materia di collocamento al lavoro (nella specie, assunzione di lavoratori senza il preventivo nullaosta dell'ufficio del lavoro), compiute in tempi diversi, non è applicabile la disciplina della "continuazione" ai sensi dell'art. 8 della legge n. 689 del 1981, atteso che questa (a parte quanto specificamente previsto - ex art. 1 "sexies" del D.L. n. 688 del 1985 convertito con legge n. 11 del 1986 - per le violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie) si riferisce solo all'ipotesi di violazione di diverse disposizioni o della stessa disposizione compiute con una sola azione od omissione, e non anche alla diversa fattispecie di più violazioni attraverso una pluralità di azioni od omissioni, pur se esecutive di un unico disegno.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 8 CORTE COST., Decreto Legge 02/12/1985 num. 688 art. 1 sexies CORTE COST., Legge 31/01/1986 num. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)