Sez. 5, Sentenza n. 2491 del 19/05/1997 Cc. (dep. 19/06/1997) Rv. 208021 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE | Annullamento in CAssazione - Effetti - Anche della richiesta delle parti - Esclusione - Compito del giudice di merito.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - SENTENZA - IN GENERE
In caso di annullamento da parte della Corte di cassazione di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'effetto demolitorio della pronuncia della Corte riguarda soltanto la decisione e non anche la richiesta; su questa dovrà nuovamente pronunciarsi il giudice del merito che, uniformandosi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, la rigetterà con ordinanza.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)